Oggi in Italia si parla di osteopatia come professione sanitaria, il motivo è un percorso normativo sviluppatosi in più tappe.
- Nel 2018 lo Stato Italiano ha individuato l’osteopata tra le professioni sanitarie;
- nel 2021 ne ha definito profilo ed attività;
- nel 2023-2024 ha creato le basi per l’ordinamento universitario della laurea in Osteopatia;
- nel 2026 ha disciplinato il passaggio transitorio per chi aveva già un titolo pregresso e lavorava o si formava prima della piena universitarizzazione del percorso. [1 e 2]
Che cosa significa, in pratica, per gli utenti?
Significa che nel prossimo periodo potranno coesistere situazioni diverse.
Da un lato ci sono i nuovi percorsi universitari di laurea in Osteopatia, collocati nella classe delle professioni sanitarie della prevenzione, della quale le univerisità di Verona e Firenze sono state pioniere con il primo corso accademico triennale nell’anno 2024-2025.
Dall’altro ci sono professionisti con titoli pregressi che, se rientrano nelle condizioni fissate dal decreto transitorio del 2026, potranno iscriversi a elenchi speciali ad esaurimento e quindi integrare e completare un percorso universitario di riconoscimento a cui segue l’esame abilitante entro sei anni.
Non si tratta quindi di una “sanatoria automatica”, ma di una procedura ben regolata e condizionata da requisiti documentali e formativi precisi. [8 e 2]
Un altro punto importante riguarda la formazione pregressa, che data l’eterogeneità attuale della formazione, sarà uniformata tramite percorsi universitari e integrazione dei Crediti Formativi Universitari (CFU) pari a 30.
La normativa non distingue tra osteopata «puro» (ovvero senza altro titolo sanitario) e le figure come: fisioterapista, infermiere, massoterapista, scienze motorie, medico chirurgo, etc.
Queste professioni non “valgono automaticamente” di più, ma possedendo una laurea abilitante in professione sanitaria potranno far valere i CFU acquisiti dalla laurea pregressa, per il riconoscimento del titolo di osteopata.
Chi invece possiede solo il titolo di osteopata deve affrontare misure compensative, pari a 30 CFU nelle aree giuridiche, organizzative, cliniche e di prevenzione indicate dal decreto. [ 2]
Per l’utente la domanda corretta da porre è:
«Che formazione pregressa ha avuto per acquistire il titolo?»
e non solo:
«Lei è solo osteopata?”,
- laureati in Osteopatia L/SNT4,
- professionisti già avviati al riconoscimento tramite elenchi speciali ad esaurimento,
- osteopati con titoli pregressi ancora in fase di verifica documentale.
Questa distinzione conta perché il sistema sta passando da un mosaico di formazioni storiche molto diverse a un assetto universitario più uniforme. [2 e 3]
Il profilo professionale definito dallo Stato è anch’esso importante per i cittadini.
L’osteopata, secondo il D.P.R. n. 131/2021 e il decreto didattico del 2023-2024, lavorerà nella prevenzione e nel mantenimento della salute attraverso approcci e tecniche osteopatiche manuali, non invasive ed esterne, sulla base della diagnosi, di competenza medica, e con riferimento alle disfunzioni somatiche dell’apparato muscolo-scheletrico.
Questo significa che il ruolo professionale è delimitato da confini precisi, non coincide con atto medico o con una riabilitazione. [9]
C’è poi un elemento che merita chiarezza all’utenza.
Oggi esiste una norma transitoria, ma non esiste ancora una procedura pratica perfettamente uniforme in tutte le sedi.
- Le università dovranno gestire riconoscimento dei CFU (misure compensative ed esami);
- l’Ordine dovrà valutare la documentazione per gli elenchi speciali;
- i professionisti con titoli esteri o percorsi molto eterogenei dovranno spesso ricostruire in modo puntuale ore, tirocini, programmi e qualifiche dei docenti.
Per questo motivo il sistema è giuridicamente più chiaro di qualche anno fa, ma amministrativamente non ancora del tutto omogeneo. [2 e 3]
In conclusione, il messaggio per i pazienti è semplice: l’osteopatia in Italia è entrata in una fase di consolidamento istituzionale reale.
Le fonti ufficiali oggi esistono e vanno lette insieme: legge del 2018, D.P.R. del 2021, decreto didattico del 2023-2024 e regime transitorio del 2026. Ma è ancora una fase di transizione, e proprio per questo conviene chiedere sempre al professionista quale titolo possiede, in quale percorso si colloca .[1 e 2]